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Home Scelta del padrino

La scelta del padrino

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Cresima

1. La scelta del padrino o madrina non dev’essere dettata da motivazioni di parentela, di amicizia o di opportunità, ma sopratutto a partire dal ruolo, che il padrino è chiamato a svolgere nei confronti del battezzato o cresimato.  Questo compito consta sopratutto dall'aiutare i genitori del battezzato nell'educazione del loro figlio alla vita cristiana e nel accompagnare il cresimato con l'esempio di vita di fede, aiutandolo nelle scelte proprie della sua età. Solo in quest’ottica è richiesta, per quanto è possibile, la figura del padrino. Il padrino può essere parente, può essere un amico o anche un catechista... che per questo compito viene scelto dai genitori per il battesimo del loro figlio e da cresimando stesso per la cresima.

2. Il Padrino perciò deve avere determinati requisiti per poter essere idoneo a questo compito: deve aver compiuto i 18 anni di età (per giusta causa il requisito di età può essere dispensato dal parroco), deve essere battezzato, cresimato ma soprattutto praticante. Deve conoscere la dottrina cristiana e condurre uno stile di vita ispirato al van­gelo nella chiesa cattolica (cfr. DP 107).

3. In particolare la situazione irregolare circa la vita coniugale di coloro che convivono, che sono sposati solo civilmente, che divorziati sono sposati solo civilmente, rende non idonei a svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti, la partecipazione ai consigli pastorali. Fintanto che perdura la loro condizione irregolare di vita, in contrasto con il Vangelo, non è consentita inoltre né l'assoluzione sacramentale né la comunione eucaristica. Essi, pur non vivendo la piena comunione ecclesiale, non si considerino separati dalla chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita: ascoltando la Parola, frequentando il sacrificio della messa, perseverando nella preghiera, incrementando le opere di carità e collaborando alle iniziative della comunità in favore della giustizia, educando i figli nella fede cristiana e coltivando lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio (cfr FC 79-85;  DPF 207-234).

4. Si richiede pertanto l’attestato di idoneità rilasciato dal parroco del padrino (cfr. DP 107). I Padrini che fanno parte di questa parrocchia possono scaricare tale attestato e portarlo compilato al parroco per la firma e la vidimazione.

5. I genitori non possono fare da padrini. Essere genitori infatti è molto più che essere padrini (cfr. DP 107). 6. Si sconsigliano padrini in età molto a­vanzata e si raccomanda di non scegliere padrini che non hanno ricevuto ancora la cresima per non costringerli a doversi cresimare, magari in modo frettoloso e svilente. La cresima infatti è giusto riceverla per scelta consapevole e non per necessita dovuta alla richiesta di svolgere il ruolo di padrino.

Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Ottobre 2009 17:01